| Statuto del Centro di Studi Internazionali Giuseppe Ermini |
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| venerdì 20 febbraio 2009 | |
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CENTRO STUDI INTERNAZIONALI "GIUSEPPE ERMINI"
ART. 1
Il Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini, istituito con DPR n. 810 del 1° ottobre 1985 e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, ha sede in Ferentino (FR) nel Palazzo dei Consoli, con ingresso da Via Suor Caterina Troiani, n. 4 La sede è concessa in uso illimitato dal Comune di Ferentino e comunque fino alla eventuale estinzione del centro.
ART. 2
Il Centro ha lo scopo:
ART. 3
Mediante regolamento da Deliberare dal Consiglio Direttivo del centro sono stabilite le norme concernenti l'ordinamento interno ed amministrativo del medesimo e quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, comunque necessario.
ART. 4
Il patrimonio del Centro è costituito:
ART. 5
Alle spese di gestione il Centro provvede:
ART. 6
Sono organi del Centro:
ART. 7
Il Centro è retto da un Consiglio Direttivo composto di undici membri, tra i quali sono compresi di diritto il presidente della Giunta centrale per gli studi storici o persona da lui designata e il Sindaco di Ferentino o persona da lui designata. Degli altri nove membri, scelti tra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto dell'attività del centro, due sono scelti dal Consiglio comunale di Ferentino e precisamente uno per la maggioranza e uno per la minoranza. Il Consiglio elegge nel suo seno, ogni cinque anni il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e tre membri, che costituiscono insieme la Giunta del Centro. Il Consiglio è reintegrato, nei membri che vengano a mancare, per cooptazione da parte dei suoi componenti, fatta eccezione per i membri designati dal Comune di Ferentino nominati ogni cinque anni dal Consiglio comunale a tenore del § 1.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione finanziaria e adotta i provvedimenti idonei a realizzare gli scopi del Centro, individuati, coordinati e proposti dalla Giunta del medesimo. Il Consiglio delibera inoltre su ogni affare che il Presidente ritenga di sottoporre al suo esame. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 9
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno; approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera il programma di attività scientifica. In via straordinaria si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta e motivata almeno cinque membri.
ART. 10
La Giunta promuove e coordina l'attività scientifica del centro e ne predispone i programmi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio. Dura in carica cinque anni e si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre componenti.
ART. 11
Il Presidente è il legale rappresentante del Centro; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta; ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'osservanza dello statuto; provvede a tutto quanto necessario per assicurare l'adempimento degli scopi del centro e la regolarità della gestione finanziaria. Il Vice-Presidente sostituisce in caso di impedimento il Presidente. Il Segretario cura la redazione e la tenuta dei verbali delle adunanze, il carteggio e l'archivio nonché la custodia del materiale inventariato.
ART. 12
I Revisori dei conti, in numero di tre, sono nominati rispettivamente dal Ministero per i Beni culturali e ambientali, dal Comune di Ferentino e dalla Regione Lazio. Essi hanno il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Centro e di accertarsi della regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, di effettuare riscontri di cassa, di controllare le risultanze dei bilanci preventivo e consuntivo.
ART. 13
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero per i Beni culturali e ambientali una relazione sull'attività svolta dal centro nell'anno precedente, nonché il conto consuntivo e il bilancio preventivo col corredo della relazione dei Revisori dei conti. ART. 14
Le cariche sociali sono gratuite; è ammesso tanto il rimborso di spese debitamente autorizzate, quanto il compenso per prestazioni di opera deliberata dal Consiglio Direttivo.
ART. 15
Eventuali modifiche del presente statuto e l'eventuale scioglimento del centro saranno deliberati dal Consiglio Direttivo con la presenza di almeno otto suoi membri e con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Nel caso di scioglimento le attività economiche e patrimoniali del Centro saranno devolute a un Ente similare o di beneficenza.
ART. 16
Allorquando uno dei congressi o convegni di studi di cui all'art. 2 sub f) del presente statuto assume carattere internazionale, il Comune di Ferentino destinerà allo scopo un congruo contributo.
ART. 17
Ogni tre anni il Centro porrà in palio un premio che una Commissione giudicatrice di cinque studiosi, tre nominati dal Centro medesimo e due dal Comune di Ferentino, attribuirà al migliore dei lavori originali, inediti o pubblicati da non più di tre anni, presentati dai partecipanti al concorso su uno dei temi di cui all'art. 2 sub a) del presente statuto. È facoltà del Centro fissare di volta in volta uno solo dei suddetti temi.
Roma, 13/11/1992 Segue Decreto del Presidente della Repubblica dpr_810_del_1-10-1985 14.73 Kb
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| Ultimo aggiornamento ( lunedì 23 febbraio 2009 ) |



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